AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE E CARTELLE ESATTORIALI

RISCOSSIONE E CARTELLE ESATTORIALI

La cartella esattoriale è il primo passo dell’attività di riscossione da ruolo cioè il documento inviato ad Equitalia o altri enti esattori, dagli enti creditori (comuni, regioni, agenzia delle entrate, inps ecc.) contenente l’elenco dei soggetti che hanno debiti con loro e l’ammontare degli importi dovuti.

L’ente esattore come Equitalia può recapitare la cartella nei seguenti modi:

  •  attraverso l’intervento di un ufficiale di riscossione;
  •  inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno;
  •  mediante affissione all’albo comunale.

Nella cartella sono contenute tutte le informazioni utili per la verifica del debito contestato da pagare, tra cui, gli importi iscritti a ruolo dagli enti creditori, il dettaglio interessi di mora e spese, dove e come effettuare i pagamenti, come presentare ricorso.

Una volta notificata la cartella mediante le modalità su descritte il contribuente ha 60 giorni per pagarla o contestarla. Scaduto tale termine, al totale originario vanno aggiunti ulteriori importi:
gli interessi di mora, le somme aggiuntive, che scattano sui debiti verso gli enti previdenziali. l’aggio di riscossione, pari al 9% del totale (fino a 60 giorni è pari al 4,65%), le eventuali spese per le procedure esecutive e le spese di notifica.

È importante sapere che dopo la scadenza di 60 giorni Equitalia è tenuta per legge ad attivare tutte le procedure per il recupero forzoso del credito nel dettaglio Equitalia può ottenere,il pignoramento dello stipendio, del conto corrente tramite procedura esattoriale (senza passare per un giudice, con il ricorso per decreto ingiuntivo) oltre ad ottenere il pignoramento del patrimonio del contribuente moroso, automobili, case di proprietà ecc.

Sospensione della riscossione

La richiesta di pagamento contenuta nella cartella o nell’avviso (es. accertamento esecutivo, avviso di addebito) può essere sospesa in via amministrativa, giudiziale e, in alcuni casi, anche rivolgendosi direttamente a Equitalia.

Sospensione con Equitalia

La legge di Stabilità 2013 (legge n. 228/2012, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) prevede la possibilità di sospendere la riscossione direttamente con Equitalia.

La nuova disciplina ha dato forza di legge all’iniziativa attivata da Equitalia nel 2010 con una direttiva interna (n. 10/2010), con cui si consentiva ai cittadini, in alcuni specifici casi, di rivolgersi direttamente a Equitalia per chiedere la sospensione della riscossione.

Secondo le nuove norme dal 1° gennaio 2013 Equitalia dispone la sospensione immediata dell’attività di riscossione qualora il cittadino presenti una specifica dichiarazione con cui attesti che le somme richieste dall’ente creditore, attraverso Equitalia, siano state interessate da:

prescrizione o decadenza del credito, prima della formazione del ruolo;
provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale;
sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
un pagamento effettuato, prima della formazione del ruolo;
qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito.
La sospensione amministrativa è disposta dall’ente creditore d’ufficio o su richiesta del contribuente, in attesa della pronuncia dell’ente sulla domanda di sgravio o che l’autorità giudiziaria emetta la sentenza sul ricorso. L’ente è tenuto a dare comunicazione del provvedimento all’Agente della riscossione.

In base al dl 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge 106/2011, l’esecuzione forzata è comunque sospesa per un periodo di 180 giorni dall’affidamento in carico agli Agenti della riscossione (Adr) dell’accertamento esecutivo. La sospensione non si applica per le azioni cautelari e conservative e in presenza di fondato pericolo per la riscossione.

La sospensione giudiziale è disposta dal giudice (commissione tributaria o giudice ordinario) su richiesta del contribuente. Per la richiesta all’autorità giudiziaria occorre dimostrare l’apparente illegittimità dell’addebito e il pericolo di danno grave e irreparabile derivante dal pagamento della cartella/avviso. In base alle ultime disposizioni legislative (dl 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge 106/2011), l’istanza di sospensione è decisa entro 180 giorni dalla data di presentazione della stessa.

Quando presentare la dichiarazione

La dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla ricezione del primo atto di riscossione utile che si contesta (cartella di pagamento e/o atto della procedura cautelare o esecutiva),

accompagnata dalla documentazione che giustifica la richiesta (es. ricevuta di pagamento, provvedimento di sgravio, sentenza, ect) e da un documento di riconoscimento.

Non rientrano tra gli atti che possono essere oggetto di sospensione quelli non notificati dall’agente della riscossione (es. avviso di accertamento dell’Agenzia delle entrate o avviso di addebito dell’Inps) per i quali ci si deve rivolgere direttamente ai rispettivi enti creditori.

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