SOLUZIONI AL SOVRAINDEBITAMENTO

SOLUZIONI AL SOVRAINDEBITAMENTO

Legge 3/2012 – così detta Legge salva suicidi

IL SOVRAINDEBITATO È UN SOGGETTO CHE NON PUO’ CONTRIBUIRE ALLA COLLETTIVITÀ’ ED ANZI GRAVA ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SULLA COLLETTIVITÀ STESSA.

L’ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO AVVERTE LA NECESSITA’ SOCIALE ED ECONOMICA DI OFFRIRE UNA “RIPARTENZA” – UNA NUOVA POSSIBILITÀ – UNA SECONDA CHANCE CHE PUÒ PORTARE FINO ALL’ESDEBITAZIONE – AVERE UNA “FREE START” O NUOVO INIZIO ED EMANA LA:

Legge 27 gennaio 2012 n. 3

Si introducono nell’ordinamento delle

procedure di estinzione – con controllo giudiziale – delle obbligazioni dei soggetti non fallibili

Legge 27 gennaio 2012 n. 3, è uno strumento giuridico ancora molto poco conosciuto ma con delle potenzialità enormi.

La pratica di sovraindebitamento consiste nella richiesta giudiziale di una drastica riduzione del debito con il pagamento di una rata adeguata alle tue capacità reddituali, è una pratica che ha diverse fasi:

  • Andranno analizzati dettagliatamente tutti i crediti e tutti i debiti, perché l’attività interessa i soggetti in perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte (pagamenti da effettuare) ed il patrimonio liquidabile.
  • Verrà istruito un piano finanziario adeguato alle tue risorse, tale piano sarà sottoposto a giudizio ed approvazione tramite il tribunale.

 

Definizione di sovraindebitamento

L’art.6 della Legge n.3/2012 definisce sovraindebitamento lo stato di “perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.

La definizione ricomprende due situazioni distinte ossia:

  • Dell’imprenditore o del professionista non fallibile che, proseguendo nella propria attività, si trova nell’irreversibile impossibilità di adempiere le obbligazioni assunte nei termini concordati con i creditori;
  • Della persona fisica con un patrimonio prontamente liquidabile insufficiente a fronteggiare i debiti contratti in relazione alle proprie esigenze di vita. 

Definizione di consumatore

L’art.6, comma 2, lett.b) definisce consumatore “il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.”

Soggetto sovraindebitato

Dall’esame di uno studio svolto da Banca d’Italia (Quaderno n.149) è possibile delineare l’identikit del sovraindebitato ed altresì un elenco di situazioni diffuse di sovraindebitamento:

  • Famiglie con a capo una persona tra i 31 e 40 anni, senza titolo accademico, lavoratori autonomi con residenza in una grande città e con reddito medio basso;
  • Spesa mensile per prestiti erogati copre più del 30% del reddito lordo mensile;
  • Stato di povertà e di indebitamento;
  • Oltre il 25% delle entrate viene destinato a pagare debiti non garantiti;
  • Arretrati pari o superiori ai 3 mesi;
  • Oltre quattro prestiti.

 

Quale procedimento scegliere 

Per poter scegliere ed accedere al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento più idoneo, occorre verificare chi è il soggetto sovraindebitato: 

  1. Consumatore persona fisica;
  2. Imprenditore persona fisica non fallibile;
  3. Socio di società di persone (s.n.c., s.a.s.) o  socio/garante di società di capitali (S.p.A., S.r.l.);
  4. Enti e società al di sotto delle soglie di cui all’art.1  R.D.267/42 (Legge Fallimentare);
  5. Imprenditore agricolo (art. 7 L. 3/2012);
  6. Enti privati non commerciali: associazioni e fondazioni riconosciute, organizzazioni di volontariato, associazioni sportive, enti lirici, Onlus, etc;
  7. Professionisti, artisti e lavoratori autonomi e società professionali:
  8. Professionisti intellettuali la cui attività è subordinata al conseguimento e superamento dell’esame di stato con conseguente iscrizione all’Albo professionale come gli avvocati, architetti, notai etc;
  9. Imprenditori commerciali “sotto soglia” o che hanno cessato l’attività da più di 1 anno: anche se può rientrare l’imprenditore commerciale sopra-soglia ma con debiti inferiori ad euro 30.000;
  10. start up innovativa.

Chi non è ammesso ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento

  1. Debitore fallibile, ossia tutti i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che svolgono una attività commerciale e superano i limiti dimensionali di cui all’art.1 L.F. (attivo patrimoniale superiore ad euro 300.000,00; ricavi superiori ad euro 200.000,00, debiti superiori ad euro 500.000,00). b.2) debitore non fallibile e consumatore che hanno commesso atti in frode ai creditori;
  2. Debitore non fallibile e consumatore, che hanno avuto accesso ad un procedimento di composizione della crisi nei 5 anni precedenti la domanda;
  3. Debitore non fallibile e consumatore, al quale è stato annullato o risolto un accordo da sovraindebitamento(art.14 L.n.3/2012) per causa a lui imputabile;
  4. Debitore non fallibile e consumatore, al quale è stato revocato il piano del consumatore (art.14-bisn.3/2012) per causa a lui imputabile;
  5. Debitore non fallibile e consumatore, che hanno fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale;
  6. Debitore non fallibile e consumatore, che hanno avuto accesso ad un procedimento di composizione della crisi nei 5 anni precedenti la domanda.

In generale quindi

sono ammessi ai procedimenti

tutti coloro che non possono fallire

milioni di persone

Non sono ammessi ai procedimenti

Soggetti fallibili

poche centinaia di migliaia di persone

Per quali debiti non si ha diritto all’esdebitazione?

  1. Debiti che derivano da obblighi di mantenimento e alimentari;
  2. Debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, Sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;
  3. Debiti fiscali anche se contratti prima del decreto di apertura delle procedure del sovraindebitamento, ma successivamente accertati.

Quali debiti sono da sistemare e quale procedimento da sovraindebitamento si può adottare. 

  1. Debiti derivanti da obbligazioni personali o al consumo: piano del consumatore;
  2. Debiti derivanti dall’attività imprenditoriale o professionale: accordo di ristrutturazione di debiti e soddisfazione dei crediti;
  3. Debiti derivanti da garanzie in favore di società di capitali: accordo di ristrutturazione di debiti e soddisfazione dei crediti.

 

Quali debiti sono da sistemare e quale procedimento da sovraindebitamento si può adottare.

  1. Debiti derivanti da obbligazioni personali o al consumo: piano del consumatore;
  2. Debiti derivanti dall’attività imprenditoriale o professionale: accordo di ristrutturazione di debiti e soddisfazione dei crediti;
  3. Debiti derivanti da garanzie in favore di società di capitali: accordo di ristrutturazione di debiti e soddisfazione dei crediti.

 

Sono state introdotte 3 procedure:

  1. Accordo di ristrutturazione di debiti e soddisfazione dei crediti (art.7 comma1) “attraverso qualsiasi forma” (art. 8 comma 1);
  2. Piano del consumatore;
  3. Liquidazione del patrimonio (in alternativa o conversione di 1 e 2).

Tutte e 3 sono definite “procedure concorsuali”

Sono tutte “volontarie” – Solo su scelta del soggetto sovraindebitato

I soggetti diversi dal consumatore (imprenditori sotto-soglia, liberi professionisti, enti non commerciali, etc. che hanno contratto debiti durante l’esercizio di impresa e/o professione o debiti misti possono accedere alternativamente a 2 tipi di procedure: Accordo con i creditori di ristrutturazione e Liquidazione del patrimonio con possibile esdebitazione.

Il consumatore, invece, può accedere ai 3 tipi diversi di procedure concorsuali.

 

Accordo di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti

Procedura meno favorevole rispetto al piano del consumatore, è previsto dall’articolo 7 della legge sul sovraidebitamento delle famiglie e prevede che il debitore possa proporre al creditore o ai creditori un accordo di una ristrutturazione del debito in base ad un piano. Per accedere a questo tipo di procedura, occorre il consenso del 60% dei creditori sull’accordo proposto.

Non votano:

  • I prelatizi soddisfatti al 100% (salvo rinuncia alla prelazione).
  • Il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al IV°grado.
  • Cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di 1 anno prima della proposta.

 

Piano del consumatore

Nella legge del sovraindebitamento è la procedura più vantaggiosa per le persone fisiche che hanno contratto dei debiti al di fuori della attività imprenditoriale o professionale. Tale procedura, non ha bisogno dell’accordo tra i creditori, perché è il Giudice a decidere anche se la proposta deve essere comunque superiore rispetto a quanto i creditori potrebbero ottenere attraverso la liquidazione del patrimonio. Per accedere al piano consumatore occorre che vi siano le seguenti condizioni:

  • Il debitore deve essere un soggetto escluso dalle procedure concorsuali previste nella legge fallimentare, per cui è applicabile solo ai consumatori, imprenditori agricoli, start up innovativa ecc.
  • Il debitore non deve aver fatto ricorso al piano del consumatore nei 5 anni precedenti e non deve aver subito la risoluzione, cessazione o revoca degli effetti del piano.
  • Il debitore deve fornire tutta la documentazione per ricostruire la sua situazione economica e patrimoniale.

 

Liquidazione del patrimonio di tutti i beni

Procedura di composizione della crisi ALTERNATIVA ad ACCORDO e PIANO del consumatore Introdotta dal “decreto sviluppo bis”. Simile al fallimento ma mai ad istanza dei creditori o di terzi.

Può derivare anche da “conversione” di procedura di composizione della crisi (Accordo di ristrutturazione o Piano del consumatore) quando il consumatore o altro soggetto ammesso al sovraidebitamento, non può accedere al piano del consumatore perché non ha i requisiti per poter scegliere quali beni cedere, deve ricorrere alla liquidazione di tutti i suoi beni, fatta eccezione dei beni impignorabili, per pagare i debiti ed ottenere quindi l’esdebitazione.

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