RIMBORSO SULLE CESSIONI DEL QUINTO

RIMBORSO SULLE CESSIONI DEL QUINTO

Negli ultimi 10 anni Istituti di Credito e Finanziarie, sovente non rimborsano delle spese, anche ingenti, hanno “dimenticato” di ottemperare alle nuove normative, trattenendo consistenti somme da decine di migliaia di contratti di cessione del quinto e prestiti delega, giocando sulla poca chiarezza e trasparenza del contratto.

Il 90% tra coloro che hanno stipulato e poi estinto anticipatamente oppure rinnovato un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o anche della pensione, hanno infatti diritto a rimborsi che riguardano penali, costi assicurativi e di gestione.

La commissioni oggetto del rimborso sono quelle soggette a maturazione nel tempo, cioè quelle che si protraggono per tutta la durata del finanziamento. Sono i cosiddetti costi recurring, tra cui troviamo:

  1. Commissioni finanziarie;
  2. Commissioni bancarie;
  3. Commissioni di attivazione;
  4. Commissioni alla rete distributiva;
  5. Spese e oneri accessori (come le commissioni di mediazione e le spese di incasso quote);
  6. Premi assicurativi non goduti.

I contratti stipulati fino al 2012 e in parte anche quelli del 2013 e 2014, non contemplano una chiara e trasparente classificazione delle commissioni addebitate, ma è possibile chiedere ed ottenere un rimborso.

I contratti stipulati dal 2015 in poi, sono stati adeguati alla normativa vigente quindi, all’estinzione anticipata, banche e finanziarie, devono rimborsare le commissioni non maturate correttamente in seguito all’estinzione anticipata.

Ricordiamo che la richiesta di rimborso è soggetta a prescrizione ordinaria, quindi non può essere fatta per contratti estinti da più di 10 anni.

La richiesta di rimborso nelle commissioni della cessione del quinto o del prestito delega, deve essere certificata da una perizia. In questo modo è possibile recuperare i ratei non goduti e ogni altro onere e spese spettante avviando una transazione stragiudiziale e in caso di diniego facendo ricorso all’ABF (Arbitro Bancario Finanziario).

I documenti necessari per la richiesta di rimborso sono:

  • Contratto di cessione del quinto o di delega di pagamento;
  • Conteggio estintivo;
  • Fotocopia carta d’identità e tessera sanitaria.

Nel caso di indisponibilità di tale documentazione, cureremo noi la richiesta alla società finanziaria.

La perizia è totalmente gratuita, solo se a buon fine, applichiamo una commissione sull’importo realmente recuperato pari al 33% (1/3).

In caso di mancato accordo stragiudiziale, bisogna versare direttamente all’ABF un contributo di € 20,00, tale contributo sarà restituito con la decisione di accoglimento del ricorso.

I tempi di rimborso non sono rappresentati da date certe, ogni rimborso ha infatti tempistiche e modalità diverse, che generalmente variano da 6 a 18 mesi, perché bisogna tener conto delle tempistiche necessarie a verificare la documentazione utile, ricalcolare le voci oggetto di rimborso, istruire la pratica e ricorrere alla negoziazione, eventualmente inoltrare reclamo all’Ivass che risponde entro 90 giorni, successivamente, in caso di rifiuto o di proposta non soddisfacente, fare ricorso all’ABF.

Se aggiungendo tutti i costi, il TAEG supera il tasso soglia, è possibile ottenere la restituzione di tutti gli interessi pagati per violazione della normativa antiusura.

Estinzione anticipata Cessione del quinto – Il cliente ha diritto al rimborso di tutti i costi (sia up front che recurring). Corte di Giustizia U.E., Sentenza dell’11 Settembre 2019

I Giudici di Lussemburgo hanno sancito la rimborsabilità anche dei costi “che non dipendono dalla durata del contratto”. La pronuncia è destinata a superare la tradizionale distinzione tra oneri “up-front” e “recurring”.

I costi up front ed i costi recurring

I costi up front corrispondono ad esborsi dovuti per adempimenti preliminari alla concessione del finanziamento (ad es. la gestione della pratica, le spese di istruttoria ecc.) che prescindono dalla durata del rapporto di credito e non sono mai rimborsabili.
I costi recurring (come ad esempio le polizze vita) sono invece riconducibili a spese legate alla durata del rapporto di credito e sono rimborsabili -in misura maggiore o minore- a seconda del momento in cui il finanziamento è stato estinto.
In definitiva, la Corte ha stravolto completamente l’orientamento seguito dai Tribunali di merito e dall’Arbitro Bancario secondo cui, in caso di estinzione anticipata di una cessione del quinto o di un finanziamento, il cliente ha diritto ad un’equa e proporzionale riduzione dei soli costi c.d. recurring, ossia legati alla vita del contratto ma ha fornito un’interpretazione estensiva dell’art. 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE del 23.04.2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, stabilendo che “IL DIRITTO DEL CONSUMATORE ALLA RIDUZIONE DEL COSTO TOTALE DEL CREDITO, IN CASO DI RIMBORSO ANTICIPATO DELLO STESSO, INCLUDE TUTTI I COSTI POSTI A CARICO DEL CONSUMATORE INCLUSO QUELLI CHE NON DIPENDONO DALLA DURATA DEL CONTRATTO DI CREDITO”.

Insomma, se il finanziamento viene chiuso in anticipo, al consumatore devono essere proporzionalmente ridotti tutti i costi (up front e recurring), escluse le sole spese vive, come ad esempio quelle notarili, questa interpretazione cambia ovviamente le cifre del rimborso da ottenere, e si potrebbe pensare di ripresentare ricorso anche per le pratiche già definite, cioè per tutti i consumatori che hanno già ottenuto il rimborso.

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